Sul privilegio artigiano
Cassazione civile, sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685
“Per il periodo antecedente all’entrata in vigore della modifica all’art. 2751-bis n. 5 c.c. la spettanza del privilegio deve essere valutata sulla base dell’art. 2083 c.c. e non invece con riferimento all’iscrizione all’albo di cui all’art. 5 della legge n. 443/1985 poiché a modifica dell’art. 2751-bis n. 5 c.c. non costituisce norma di interpretazione autentica e, dunque, non ha efficacia retroattiva”.
(massima redazionale)