Sull’estensione degli effetti del concordato a tutti i creditori anteriori
 
Cassazione civile sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2571
 
"Con l'omologazione del concordato il debitore resta definitivamente liberato da quella parte della sua obbligazione che è stata falcidiata con la proposta concordataria; conseguentemente chiusa la procedura ed eseguito il concordato, i creditori non possono più agire contro il debitore chiedendogli ciò che non hanno potuto realizzare attraverso la procedura concordataria (art. 184 l.fall.)"
 
(massima redazionale)
 
 
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)