Sull’estensione degli effetti del concordato a tutti i creditori anteriori
Cassazione civile sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2870
"L'art. 184 L.F. prevede che il creditore non possa agire, per il credito residuo, nei confronti del soggetto ammesso alla procedura, ma non gli impedisce di agire per tale credito contro gli altri debitori (coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso)".
(massima redazionale)