Sulla consecutio tra procedure concorsuali

Cassazione civile sez. VI, 12 febbraio 2015, n. 2841

"Agli effetti della cosiddetta consecuzione, ciò che rileva non è la legittimità dell’ammissione al concordato preventivo, ma il fatto che un'ammissione vi sia stata e una procedura di concordato sia iniziata, perché ciò impone di considerare la successiva dichiarazione del fallimento come conseguenza del medesimo stato d'insolvenza, già posto a fondamento dell'ammissione al concordato preventivo".

(massima redazionale)

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