SULLA PREDEDUCIBILITA' DEI CREDITI PROFESSIONALI

Sulla prededucibilità dei crediti professionali sorti anteriormente in funzione delle procedure concorsuali

Cassazione civile, sez. VI, ord. 30 gennaio 2015, n. 1765

“Fruiscono della prededuzione nel successivo fallimento i crediti professionali per prestazioni rese in favore del debitore relativamente a servizi strumentali per l'accesso ad una procedura di concordato preventivo poi non andata a buon fine, atteso che l'art. 111 co. 2 L.F. detta una disposizione di carattere generale, priva di restrizioni, che, per incentivare il ricorso a soluzioni negoziate delle crisi d'impresa, introduce un'eccezione a principio della par condicio creditorum”.

(massima redazionale)

 

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