SULLA COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI
Sulla compensabilità
Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2015, n. 825
“Rappresentando una deroga alla regola del concorso tra creditori, la compensazione trova applicazione anche se i debiti/crediti divengano liquidi ed esigibili posteriormente al deposito del concordato preventivo, purché il fatto genetico estintivo delle contrapposte obbligazioni sia comunque sorto anteriormente a tale deposito”.
(massima redazionale)