Sulle differenze tra cessione concordataria "pro solvendo" e "pro soluto"

Cassazione civile sez. I, 17 aprile 2014, n. 8966

“Nel concordato preventivo, la differenza tra cessione "pro solvendo" e cessione "pro soluto" non riguarda il criterio di attribuzione dell'esubero rispetto ad una percentuale di pagamento dei crediti chirografari, oggetto di una eventuale e distinta altra clausola, ma la previsione o meno dell'immediata e totale liberazione del debitore, che caratterizza il concordato con cessione "pro soluto" dei beni ai creditori e non il concordato con cessione "pro solvendo". Ne consegue che, in assenza dell'espressa previsione della liberazione del debitore dopo il pagamento della percentuale garantita, la clausola "pro solvendo" è compatibile con la previsione che i creditori siano soddisfatti almeno nella percentuale concordataria e, pertanto, non esclude che la liquidazione dei beni ceduti possa comportare una percentuale di soddisfacimento più elevata. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale che, pronunciatosi in sede di reclamo, ha disposto la prosecuzione della liquidazione anche dopo il raggiungimento di un attivo idoneo a soddisfare la percentuale concordataria di almeno il quaranta per cento dei crediti chirografari)”.

(Giustizia Civile Massimario 2014)

 

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