Sul rapporto tra fallimento e procedura di concordato preventivo
Cassazione civile sez. I, ord. 30 aprile 2014, n. 9476
“La pendenza della procedura di concordato preventivo, conseguente alla sua apertura ai sensi dell'art. 163 l. fall., preclude la possibilità di dichiarare il fallimento, dovendosi anche ritenere, più in generale, sussistente e ricavabile dal sistema il principio della prevalenza della procedura di concordato preventivo rispetto al procedimento per la dichiarazione di fallimento”.
(Guida al diritto 2014)