Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello riservato ai creditori

Cassazione civile sez. I, 22 maggio 2014, n. 11423

“In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva espresso dubbi in ordine alla possibilità della società affittuaria dell'azienda della debitrice di produrre risultati imprenditoriali sufficienti ad assicurare il pagamento dei canoni d'affitto occorrenti al soddisfacimento del fabbisogno concordatario)”.

(Giustizia Civile Massimario 2014)

 

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