Sub art. 161 L.F.
Sulla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 161, co. 6 e 161, co. 10 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2018, n. 15435 (Rel. Fichera)
“Nel procedimento per concordato preventivo con riserva che sia stato riunito al procedimento prefallimentare pendente nei confronti del medesimo proponente, da un lato, i termini ex art. 161, co. 6 L.F. accordati per il deposito della proposta e del piano sono ex lege ridotti al massimo nella misura di centoventi giorni e, dall'altro, non trovando applicazione la sospensione feriale dei termini, gli stessi decorrono anche durante il periodo feriale.”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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