Sub artt. 130 e 136 L.F.
Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2018, n. 15793 (Rel. Campese)
“Qualora il concordato fallimentare con assunzione preveda la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., sicché quest'ultimo potrà intervenire nel giudizio pendente, anche di legittimità, seppur non come parte necessaria né in sostituzione del curatore (la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte riguardava un concordato fallimentare regolato dalla precedente disciplina, tra l’altro prevedente l’automatica chiusura del fallimento con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ai sensi dell’originario art. 131, ult. co.  L.F.).”
Precedenti citati: 17339/2015
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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