Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2018, n. 12017 (Rel. Pazzi)
“Mentre il provvedimento adottato ai sensi dell' art. 184 quater, co. 4 L.F. (oramai abrogato) costituisce un caso in cui la prededuzione è prevista espressamente dalla legge ai sensi dell' art. 111, co. 2 L.F., la valutazione negativa formulata al medesimo riguardo in sede di ammissione del concordato ben può essere ridiscussa in sede di omologazione o riesaminata in caso di successivo fallimento alla luce dei generali principi previsti dal medesimo art. 111, co. 2 L.F. Pertanto, il mancato riconoscimento in sede di ammissione del carattere prededucibile del credito non impedisce che la decisione venga riesaminata in sede di ammissione al passivo secondo i generali canoni di cui all' art. 111, co. 2 L.F.”
[Nota redazionale: In parziale contrasto con parte motiva di Cass. 13537/2017.]
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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