Sub artt. 130 e 136 L.F.
Sullo ius postulandi del difensore della Curatela dopo la chiusura del fallimento
Cassazione civile, sez. I, 08 giugno 2018, n. 15012 (Rel. Terrusi)
“Il difensore della curatela non perde lo ius postulandi come conseguenza dell'omologazione del concordato fallimentare: simile evento, difatti, non incide sul rapporto di patrocinio, né in sé automaticamente sulla cause in corso atteso che la chiusura del fallimento, in pendenza di azione revocatoria che non sia stata dichiarata o notificata ex art. 300 c.p.c.,non comporta l’interruzione del processo bensì la prosecuzione della causa tra le parti originarie, pur essendo decaduti gli organi preposti al fallimento (la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte riguardava un concordato fallimentare regolato dalla precedente disciplina, tra l’altro prevedente l’automatica chiusura del fallimento con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ai sensi dell’originario art. 131, ult. co. L.F.).”
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)