Sub artt. 130 e 136 L.F.
Sulla legittimazione all’intervento dell’assuntore concordatario dopo la chiusura del fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 08 giugno 2018, n. 15012 (Rel. Terrusi)
"Qualora il concordato fallimentare con assunzione preveda la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento che consegue ex art.130 co. 2 L.F. alla definitività del provvedimento di omologazione determina una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c., per cui quest’ultimo può intervenire in ogni stato e grado, sebbene non come parte necessaria né come sostituto del curatore (la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte riguardava un concordato fallimentare regolato dalla precedente disciplina, tra l’altro prevedente l’automatica chiusura del fallimento con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ai sensi dell’originario art. 131, ult. co. L.F.)."
Precedenti citati: Cass. 17339/2015
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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