Sub artt. 69 bis e 162 L.F.
Sulla consecutio tra procedure concorsuali
 
Cassazione civile, sez. I, 06 giugno 2018, n. 14671 (Rel. Falabella)
“Ove a seguito di una verifica a posteriori venga accertato, con la dichiarazione di fallimento che lo stato di crisi sul quale era stata chiesta l'ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza di fallimento, successiva alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda: la definitività dell’insolvenza alla base della procedura minore risulta infatti comprovata dalla sopravvenienza del fallimento, per cui l'identità del presupposto esclude l’autonomia delle due procedure.”
Precedenti citati: Cass. 18437/2010
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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