Sub art. 161 L.F.
Sulla natura perentoria e decadenziale dl termine di cui all’art. 161 co. 6 L.F.
 
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2018, n. 13999 (Rel. Campese)
“In presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F. per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti ha natura perentoria, per cui non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice. 
Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue sempre l'inammissibilità della domanda concordataria.”
Precedenti citati: Cass. 6277/2016
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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