Sub art. 162 L.F.
Sul sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento all’esito della dichiarazione di inammissibilità del concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2018, n. 12968 (Rel. Pazzi)
“Il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, aperto a seguito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce all’interno di una procedura unitaria nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al Tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, in particolare dopo aver preso conoscenza del decreto ex art. 162, co. 2 L.F. cui consegue la trasmissione degli atti al P.M.
In tale ambito, salva l’ipotesi in cui il P.M. non produca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria l' ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle caratteristiche proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), al fine di contrastare l'eventuale richiesta di fallimento.”
Precedenti citati: Cass. 9730/2014
(Andrea Goretti - IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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