Sub artt. 180 e 186 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2018, n. 9932 (Rel. Ferro)
“Il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano concordatario per poter ammettere il debitore alla relativa procedura: infatti, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.
Il suddetto controllo, che dovrà essere effettuato in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, cioè l’obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur modesto e parziale, dei creditori.”
Precedenti citati: Cass. 9061/2017; Cass. 21901/2013
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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