Sub artt. 160 e 180 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. VI, 01 marzo 2018, n. 4790 (Rel. Ferro)
"In tema di concordato preventivo, il giudice è tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato e, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. Ciò significa che è sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile poiché è riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi."
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 11497/2014; Cass. 26329/2016; Cass. 9061/2017
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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