Sub art. 168 L.F.
Sul divieto di pagamento dei creditori anteriori
 
Cassazione civile, sez. I, 10 gennaio 2018, n. 379 (Rel. Dolmetta)  
“In caso di mandato all’incasso conferito dal debitore divenuto concordatario, ai sensi dell’art. 168 co. 1 L.F. le somme riscosse dalla banca successivamente al deposito della domanda di c.p. non possono essere trattenute dalla banca in compensazione degli importi di cui risulta creditrice.”
(Antonio Pezzano – Il CodiceDeiConcordati.it)
 

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