Sub art. 173 L.F.
Sui pagamenti di crediti anteriori e sulla non necessaria natura di atti in frode
 
Cassazione civile, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3317 (Rel. Ferro)
“Il pagamento delle spese sostenute per l’allestimento di atti necessari per avviare la procedura di concordato preventivo richiesti dalla legge stessa e pur ragionevolmente propri di una prassi attinente al corredo della relativa domanda, può anche non costituire in sé atto di straordinaria amministrazione; e tuttavia allorché l’esborso sia avvenuto, come nella specie, dopo il deposito della domanda e senza autorizzazione giudiziale, senza distinguere prestazioni anteriori al ricorso e posteriori al suo deposito, correttamente è dichiarata la revoca dell’ammissione, ai sensi dell’art. 173 l.fall., ove sia dimostrata l’estraneità degli atti rispetto agli scopi della procedura, ovvero la superfluità o casualità, oltre che l’intento frodatorio. La revoca del concordato preventivo può pertanto pronunciarsi, ai sensi dell’art. 173, comma 3, l.fall., purché in esito ad un accertamento, da compiersi ad opera del giudice di merito, tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.”
(Massima da Il Fallimento)
 

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