Sub artt.  160, 162 e 180 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 09 giugno 2017, n. 14444 (Rel. Ferro)
“All’organo giurisdizionale spetta di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato nonché di sindacare la fattibilità giuridica ed economica di quest’ultimo nei limiti in cui ciò può ritenersi consentito sia nella fase di preventiva valutazione di ammissibilità che nei segmenti processuali successivi. Il giudice deve apprezzare autonomamente, a prescindere dalla posizione dei creditori e dal contenuto del parere reso dal Commissario Giudiziale, se la proposta concordataria, già ritenuta “ammissibile” e “fattibile”, può ancora prognosticamente conformarsi tale alla stregua di ulteriori accertamenti e delle vicende nel frattempo verificatesi.” [Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la S.C. ha confermato il giudizio negativo sulla fattibilità del concordato, espresso da parte della Corte territoriale, che aveva ritenuto che la proposta concordataria, sulla scorta degli accertamenti dei commissari giudiziali, non consentisse alcuna certezza sul conseguimento degli obiettivi del piano, nonostante la votazione positiva della maggioranza dei creditori].
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 16830/2016; Cass. SU 1521/2013
(Giulia Zani – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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