Sub artt. 168 e 184 L.F.
Sul divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive
 
Cassazione civile, ord. sez. I, 31 luglio 2017, n. 19007 (Rel. Terrusi) 
“Il divieto ai creditori concordatari di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione sancito dall’art. 168 LF, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al creditore pignoratizio del terzo che abbia, in luogo del debitore insolvente, offerto in cessione i propri beni in funzione di adempimento del concordato, ; è infatti pacifico che ai terzi non si estende l'effetto esdebitatorio previsto dall'art. 184 L.F., sicché i loro beni possono essere aggrediti dal creditore garantito anche nel corso della procedura concorsuale, salva l'esistenza di un beneficio di preventiva escussione.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 6671/1998
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

ISCRIVITI


Inserisci i tuoi dati per ricevere la Newsletter CDC 0.1
Nome: (*)
E-mail: (*)
Richiesta di: (*)