Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, ord. sez. VI, 9 agosto 2017 n. 19912 (Rel. Di Marzio)
“Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra de plano tra i crediti sorti in funzione di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111 co. 2 L.F. va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 24791/2016; Cass. 22450/2015; Cass. 19013/2014
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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