Sub art. 111 L.F.
Sulla nullità del contratto di mutuo fondiario
 
Cassazione civile, sez. I, 31 luglio 2017, n. 19016 (Rel. Terrusi)
"Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, di cui all'art. 38, co. 2, del T.u.b. e conseguente delibera del Cicr, concretizzando la violazione di un elemento essenziale di un contratto definibile come mutuo fondiario (e quindi fruente dei benefici del privilegio processuale - art. 41 del T.u.b. - e del veloce consolidamento - art. 39 del T.u.b.) ne determina automaticamente, anche rispetto al negozio accessorio di garanzia, la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., salva comunque la possibilità di conversione ex art. 1424 c.c. in un ordinario contratto di finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti, non essendo peraltro configurabile un'ipotesi di nullità parziale relativamente alla parte eccedente il suddetto limite."
Precedenti richiamati: in senso difforme Cass. 13164/2016; Cass. 4471/2016; Cass. 22446/2015; Cass. 27830/2013 e Cass. 26672/2013. In senso conforme, peraltro solo in un obiter e limitatamente alla prima parte della massima, Cass. 9219/1995
(Antonio Pezzano - IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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