Sub art. 162 L.F. 
Sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento
 
Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2017, n. 15468 (Rel. Di Virgilio)
Sin dal decreto di inammissibilità del concordato preventivo si esaurisce il principio della previa decisione sulla domanda di concordato preventivo rispetto alla dichiarazione di fallimento e, non essendo per di più  tale decreto suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, è in radice infondata l’eccezione di  inammissibilità della dichiarazione di fallimento per la pendenza dei termini di impugnazione del predetto decreto, fermo che con il reclamo avverso la sentenza di fallimento possono essere fatti valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
(Francesca Cavaliere  -  IlCodiceDeiConcordati.it)
Precedenti conformi enunciati in sentenza: Cass S.U. 9935/2015;  Cass. 9936/2015; Cass. S.U. 27073/2016
 

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