Sub art. 164 L.F.
Sull’incompatibilità del giudice delegato nei giudizi da lui autorizzati
 
Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2017, n. 12066 (Rel. Di Marzio)
La previsione di cui all’art. 25, comma 2, L.F., per la quale il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, statuisce un'ipotesi di incompatibilità, determinata dalla manifestazione di un'opinione sia pur delibatoria e prognostica, in ordine alla fondatezza dell'azione, dunque di una situazione latamente riconducibile alla previsione dell'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale non priva il giudice di potestas iudicandi, ma dà soltanto luogo ad un obbligo di astensione suscettibile di essere fatto valere dall'interessato attraverso la ricusazione, ai sensi dell'art. 52 c.p.c..
Ne discende che l'incompatibilità del giudice non comporta nullità della sentenza ove alla violazione del dovere di astensione del medesimo non abbia fatto seguito l'istanza di ricusazione della parte interessata salvi comunque i casi di interesse proprio e diretto nella causa che  pongono il giudice nella posizione sostanziale di parte e quindi in tutti i casi di  incompatibilità. 
Precedenti citati: Cass. 24718/2015; Cass. 16861/2013; Cass. 12115/2013. 
(Antonio Pezzano-  IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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