Sub artt. 67, 161 e 162 L.F.
Sul professionista attestatore
Sulla relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
Sull'inammissibilità del concordato per inidoneità dell'attestazione
 
Cassazione civile, sez. VI, 19 aprile 2017, n. 9927 (Rel. Acierno)
“La presenza di una relazione ex art. 161 co. 3 L.F. redatta da un professionista attestatore indipendente ex art. 67 co. 3 lett. “d” L.F. è requisito di ammissibilità della domanda di concordato ai sensi dell’art. 161 co. 2 L.F. Sussiste violazione di tale requisito  anche nel caso di svolgimento nei termini di legge di qualsiasi attività libero professionale in favore della società proponente il concordato, da parte di chi sia poi nominato professionista attestatore. Difatti, la formula legislativa, laddove prevede che <<in ogni caso>> il professionista attestatore non deve aver svolto attività professionale in favore del proponente il concordato, esclude ogni eccezione e non consente margine di valutazione.”
(Giulia Zani  -  IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 
 

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