Sub art. 162 L.F. 
Sulla necessità della contestazione delle ragioni di inammissibilità del concordato
 
Cassazione civile, sez. I, 3 maggio 2017, n. 10711 (Rel. Acierno)
“La L.F., art. 162, non prevede la preventiva comunicazione al debitore delle eventuali ragioni d'inammissibilità della proposta: infatti, a differenza di ciò che accade nel procedimento ordinario di cognizione, il tribunale non deve sollecitare il contraddittorio sulle cd. "questioni rilevabili d'ufficio" ex art. 101, co.2, c.p.c., dal momento che il suo controllo sulla proposta è integralmente officioso e non assoggettabile o limitabile alle sollecitazioni di parte." 
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 12597/2016 e Cass. 13083/2013 
(Noemi Graceffo – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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