Sub art. 182 bis L.F.
Sulla ricorribilità in cassazione del decreto di rigetto del reclamo contro il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione
 
Cassazione civile, sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26989
“In caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte d'appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, comma 1, richiamato dalla L. Fall., art. 182 bis, comma 5, nega l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d'impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell'accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.”
(Principio di diritto enunciato)
 

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