Sub art. 111 L.F.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
 
Cassazione civile, sez. I, 05 dicembre 2016, n. 24791 (Rel. Ferro)
“Ai sensi del novellato art. 111, comma 2, L.F., per evitare anche un’equivalenza  con quelli sorti “in occasione”, non possono considerarsi crediti funzionali esclusivamente quelli sorti successivamente all'apertura della procedura concorsuale, limitandosi così il trattamento protetto anteriore alle mere posizioni creditorie strumentali già soddisfatte mediante l'immunità dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d) e g). L.F. Tale funzionalità va individuata sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare, non solo le obbligazioni della massa sorte all'interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio.  Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l'estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare, con valutazione ex ante, il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, fermo che l’evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale non può di per sé sola, pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, privare il credito funzionale del beneficio della prededuzione.
La funzionalità dunque opera quando le prestazioni erogate dal terzo, per il momento ed il modo con cui sono assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, si coordinino razionalmente con il quadro operazionale da questi attivato o di imminente riconoscibile adozione, così da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale.
Ne fuoriescono le spese e gli impegni propri dell'attività corrente dell'impresa (suscettibili semmai di altro statuto protettivo ai sensi della L. Fall., art. 67), ma non intrinsecamente coerenti con un complessivo allestimento degli atti necessari all'instaurazione della procedura concorsuale; così come vi sono estranei gli atti determinativi di nuovi debiti, ma il cui margine di ambiguità produttivo-finanziaria non ne permetta agilmente il riconoscimento di una decisa ed originaria destinatarietà alla medesima procedura concorsuale, indipendentemente dal suo successivo utilizzo anche di vantaggio per il patrimonio del debitore. Vi rientrano invece, altrettanto certamente, le operazioni enunciativamente richiamate nel complessivo corredo della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all'organo concorsuale che ne invochi l'eccedentarietà rispetto a tale scopo dimostrarne (anche solo per una eventuale parte) superfluità ovvero casualità di assunzione quanto al profilo debitorio che ne sia scaturito.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 25589/2015; Cass. 5098/2014, Cass. 7579/2016, Cass. 22450/2015; Cass. 19013/2014.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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