Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
 
Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
“La fraudolenza degli atti posti in essere dal debitore, se implica una loro potenzialità decettiva nei riguardi dei creditori, non per questo assume rilievo ai fini della revoca dell'ammissione al concordato solo ove l'inganno dei creditori si sia effettivamente realizzato, atteso che quel che rileva è il comportamento fraudolento del debitore, non l'effettiva consumazione della frode.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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