Sub art. 173 L.F.
Sul compimento di atti in frode ai creditori
Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24288 (Rel. Didone)
“In riferimento agli atti in frode ex art. 173 L.F. è necessario accertare che il comportamento del proponente sia stato posto in essere con dolo, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, ove anche non identificantesi con quelle di cui agli artt. 64 e ss. L.F., inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente scoperte dagli stessi.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 10778/2014; Cass. 3543/2014; Cass. 23387/ 2013; Cass. 17038/2011; Cass. 13817/2011.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)