Sub art. 173 L.F.
Sulla possibile natura non fraudolenta delle valutazioni estimative
 
Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675 (Rel. Settembre)
“La diversa valutazione di un’azienda, da chiunque effettuata, non può attribuire carattere fraudolento alla stima operata dal debitore concordatario e ritenuta congrua dai creditori nell'ambito di una procedura sottoposta al controllo di legalità del Tribunale, sia per l'enorme varietà dei criteri valutazione (ci sono almeno quattro diversi metodi di valutazione di un'azienda, e tutti portano a conclusioni molto diverse tra loro), sia perché la valutazione di un cespite non esaurisce il giudizio che, intorno alla convenienza della proposta concordataria, sono chiamati ad esprimere i creditori.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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