Sub artt. 160 e 161 L.F.
Sul controllo di legittimità demandato al giudice e su quello di merito riservato ai creditori
Sulla parificazione in punto di valutazioni estimative tra Commissario e Attestatore
 
Cassazione civile, sez. VI, 23 novembre 2016, n. 23882 (Rel. Cristiano)
“La  mancanza di causa concreta, concernente l'inidoneità della proposta a soddisfare sia pure in minima parte i creditori,  deve emergere "prima facie"  e non dopo la verifica della prognosi favorevole normalmente sottesa all'approvazione del concordato da parte della maggioranza richiesta dall'art. 177, co. 1, L.F., né può essere affermata sulla scorta di un giudizio probabilistico e certamente opinabile, quale quello concernente l'effettivo valore di realizzo dei beni stimato dal Commissario giudiziale, solo perché il tribunale - pur non avendo mai posto in dubbio l’operato dell’attestatore -  reputi maggiormente persuasive le conclusioni raggiunte sul punto dall'organo della procedura,  trattandosi pur sempre di valutazioni  estimative  inerenti, in quanto tali, la  sfera di fattibilità economica del concordato demandata al solo giudizio dei creditori.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 15345/2014.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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