Sub art. 111 L.F.
Sulla prededucibilità dei crediti professionali
Cassazione civile, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108 (Rel. Ragonesi)
“In tema di crediti prededucibili, l’art. 111, co. 2, L.F. detta un precetto di carattere generale, che introduce un’eccezione al principio della par condicio estendendo la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi il <<risultato>> delle prestazioni da questi svolte, ovvero la concreta utilità delle stesse per la massa.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 2264/2015; Cass. 1513/2014; Cass. 8958/2014 e Cass. 8533/2013.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)