Sub art. 18 L.F.
Sui termini per proporre reclamo
 
Cassazione civile, sez. I, 17 novembre 2016, n. 23430 (Rel. Nappi)
“Il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di fallimento avvenuta ai sensi dell'art. 17, co. 1, L.F. nel domicilio eletto presso il difensore della fase prefallimentare, rende inammissibile il reclamo tardivamente proposto, a prescindere dalla circostanza che la sentenza medesima sia stata o meno notificata (ovvero anche solo comunicata) alle altre parti del processo, non trattandosi di prescrizioni queste ultime previste a pena di nullità del provvedimento.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 554/1963.
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 
 

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