Sub art. 182 ter L.F.
Sul consolidamento del debito fiscale in caso di ricorso alla transazione fiscale
 
Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 2016, n. 18561  (Rel. Didone)
“Atteso che in caso di concordato omologato con transazione fiscale approvata, il debitore ottiene, oltre che l’estinzione delle liti fiscali pendenti, anche la cristallizzazione del debito tributario (da intendersi come impossibilità per l’amministrazione di emettere atti impositivi in relazione ad obbligazioni tributarie precedenti al deposito del concordato) così come “certificata” dall’Agenzia delle Entrate,  il debitore medesimo non può contestare tale certificazione.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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