Sub art. 163 L.F.
Sul deposito delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura
 
Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2016, n. 18704 (Rel. Di Marzio)
“In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale per il deposito della somma ai sensi dell'art. 163 L.F. deve considerarsi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato e conseguente revoca ex art. 173 L.F. dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, alla quale può seguire, qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F,  la dichiarazione di fallimento.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. S. U.9935/2015 e Cass. 20667/2012
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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