Sub art. 111 L.F.
Sulla nozione di crediti prededucibili sorti “in occasione” o “in funzione”
 
Cassazione civile, ord. sez. VI, 07 ottobre 2016, n. 20113 (Rel. De Chiara)
“In virtù del disposto dell’art. 111 co. 2 L.F., il riferimento all'elemento cronologico ("in occasione") deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito all'attività degli organi di una procedura concorsuale, indipendentemente comunque dalla verifica in concreto della funzionalità dell’atto rispetto alle esigenze della procedura; di contro, in virtù del secondo criterio (“in funzione”), l'attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione solo quando sia funzionale alle predette esigenze. (nella specie, in un’antecedente procedura concordataria, era stata autorizzata dal giudice delegato la stipula di un contratto preliminare, da cui il curatore si era poi sciolto ex art. 72 L.F., assumendo però che alcuna prededuzione spettasse sul credito restitutorio del promissario in quanto il contratto doveva ritenersi privo di utilità per la massa e comunque nullo)”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. 1513/2014
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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