Sub art. 69 bis L.F.
Sulla consecutio tra procedure concorsuali
Cassazione civile, sez. VI, 09 settembre 2016, n. 17911 (Rel. Genovese)
“Ai fini della prova della continuità dello stato di crisi/insolvenza tra precedente concordato preventivo e fallimento dichiarato qualche mese dopo la risoluzione della prima procedura, il relativo onere non incombe sul creditore, potendo il Tribunale ricavare anche in via presuntiva la prova relativa al fatto che trattasi della stessa crisi d’impresa.”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)