Sub art. 186 L.F.
Sulla natura immediatamente esecutiva della pronuncia di annullamento del c.p.
 
Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2016, n. 14788
“A seguito della pronuncia di annullamento del concordato preventivo ex artt. 186 e 138 L.F.  può essere pronunciata contestuale sentenza di fallimento, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato del decreto di annullamento. Difatti, l'immediata esecutività della pronuncia di annullamento del concordato provoca subitaneamente la cessazione di ogni effetto modificativo dei rapporti giuridici derivante dal decreto di omologa ex art 180 L.F. Ed al contempo impedisce l’ulteriore pendenza della procedura concordataria, cioè di quella situazione processuale ancora incompatibile con la prosecuzione, aperta ad ogni esito di merito, del procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M.”
Precedenti conformi citati in sentenza: Cass. S.U. 9935/2015  
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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