Sub art. 186 L.F.
Sull’annullamento del concordato preventivo
 
Cassazione civile, sez. I, 01 giugno 2016, n. 11395
“Ai sensi dell’art. 138 L.F., richiamato dall’art. 186 L.F. , presupposto per l'annullamento del concordato preventivo è unicamente l'accertata sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo, che ha indotto i creditori a votare nell'erroneo convincimento della sua insussistenza, mentre a nulla rileva che l'attività sottratta o dissimulata possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura concordataria (nella specie era stata dissimulata un’importante posta attiva risarcitoria derivante, secondo il Suprema Collegio, dall’azione di responsabilità sociale all’evidenza promuovibile contro l’organo amministrativo in conseguenza di condotte illecite solo successivamente apprese dal Commissario, in quanto  occultate nella procedura concordataria omologata, essendo peraltro irrilevante la possibilità per i creditori sociali di recuperare comunque direttamente tale posta attiva contro l’organo amministrativo attraverso la diversa azione ex art. 2394 c.c.).”
(Antonio Pezzano – IlCodiceDeiConcordati.it)
 

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