Normative di particolare interesse concorsuale

 
 
Legge sulla composizione negoziata della crisi d'impresa
D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021.
 
D. Lgs. 147/2020
Disposizioni integrative e correttive a norma dell'art. 1, co. 1, della L. n. 20/2019, al D.Lgs. n. 14/2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. n. 155/2017.
RETTIFICHE—ERRATA-CORRIGE: Relativo al D. Lgs. 147/2020
(link da www.gazzettaufficiale.it)
 
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
D. Lgs. 14/2019, in attuazione della L. 155/2017
 
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza
 
L. 3/2012 (in corso di aggiornamento post L. 176/2020)
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
 
D. L. 347/2003, conv. in L. 39/2004
Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.
 
D. L. 23/2003, conv. in L. 81/2003
Disposizioni urgenti in materia di occupazione.
 
D. Lgs. 270/1999
Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.
 
Normative comunitare di particolare interesse concorsuale
 
 

Normative e links di particolare interesse concorsuale ed emergenziale

D.L. 152/2021, conv. in L. 233/2021
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Norme di interesse concorsuale art. 30 ter, 30 quater, 30 quinques, 30 sexies
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D.L. 118/2021 (Decr. "Pagni"), conv. in L. 147/2021
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Norme di interesse concorsuale art. 20
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DECRETO DIRIGENZIALE 28 SETTEMBRE 2021: Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118
(link da www.giustizia.it)

D.L. 77/2021 (Decr. "Semplificazioni bis"), conv. in L. 108/2021
Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
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D.L. 73/2021 (Decr. "Sostegni bis"), conv in L. 106/2021
Conversione in legge,con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
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D.L. 41/2021 (Decr. “Sostegni”), conv. in L. 69/2021
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Norme di interesse concorsuale art. 5, 37, 37 ter
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D.L. 157/2020 (Decr. “Ristori quater”)
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D.L. 154/2020 (Decr. “Ristori ter”)
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D.L. 149/2020 (Decr. “Ristori bis”)
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D.L.  137/2020 (Decr. “Ristori”), conv. in L. 176/2020
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19
Norme di interesse concorsuale art. 4 ter e 4 quater
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D.L. 125/2020, conv. in L. 159/2020
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020

Norme di interesse concorsuale art. 3
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Decreto 29 ottobre 2020, Ministero dello sviluppo economico
Definizione dei criteri e delle modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa.
Norme di interesse concorsuale artt. 5, 6, 9
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D.L. 104/2020 (Decr. "Agosto") conv. in L. 126/2020
Norme di interesse concorsuale artt. 57, 62 e 64

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D.L. 76/2020 (Decr. "Semplificazioni") conv. in L. 120/20
Norme di interesse concorsuale artt. 5 e 6
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D.L. 34/2020 (Decr. "Rilancio") conv. in L. 77/2020
Norme di interesse concorsuale artt. 26, 51 bis, 52 bis, 168-175 bis, 182 e 195 ter
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D.L. 23/2020 (Decr. "Liquidità") conv. in L. 40/2020
Norme di interesse concorsuale artt. 9, 10, 13 e 36
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D.L. 18/2020 (Decr. "Cura Italia") conv. in L. 27/2020
Norme di interesse concorsuale art. 55
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D.L. 6/2020 (Decr. "Covid") conv. in L. 13/2020
Norme di interesse concorsuale art. 3
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Normativa codificata
 
 
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Normativa in tema di Procedimento di Risoluzione
 
Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014
 
 
 
 
 
 
 

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 Art. 161


Domanda di concordato


I. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

II. Il debitore deve presentare con il ricorso: 
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. (1)

III. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

IV. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.

V. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. (2)

VI. L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.

VII. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

VIII. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

IX. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

X. Fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. 

________________ 
(1) L'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dopo le parole «adempimento della proposta», ha aggiunte le seguenti: "; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore". 
(2) Periodo aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. 
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione. 

 

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